MAGGIO 2019 PAG. 38 - La figura professionale del raccomandatario marittimo
Negli anni ’80 gli armatori, preoccupati dell’obbligo alla buonuscita ai propri agenti che producevano merci (convassing), hanno prima obbligato gli stessi ad accettare un contratto su base annuale, salvo poi passare tale attivitĂ ad una propria organizzazione o ad agenzia di sua proprietĂ .
La raccomandazione restava agli Agenti Marittimi “tutelata” dalla legge 135 che nasce per tutelare marittimi ingaggiati dai “manning agent” (attivitĂ in breve distrutta quando si è ammessa l’Isola di Man in Europa insieme alla Gran Bretagna) salvo poi estendersi alla tutela delle spese portuali in cambio di una ben miserevole pensione.
Naturalmente ci si aspettava che l’AutoritĂ Portuale in cambio della garanzia del suo ausiliario Agente marittimo ne tutelasse l’autonomia e la tariffa! No, ci pensa la ComunitĂ Europea ad abolire completamente il principio di tariffa obbligatoria. A questo punto l’Agente Marittimo diventa un costo per l’armatore italiano (che cerca di organizzarsi autonomamente) ed un “capro espiatorio” per l’armamento straniero.
Per non parlare delle assurditĂ che si sono potute vedere nel settore “manning”: gli Agenti pressati e vincolati da fideiussioni, garanzie e burocrazia varia, ed armatori che sostenevano di imbarcare i marittimi italiani all’estero, cosa proibita a parole dalla legge 135, ma mai applicata, se non per timore di cause da parte dei marittimi.
Quando poi c’è di mezzo un “Agente generale”, il povero subagente è costretto ad operare senza garantirsi con il pagamento spese da parte dell’armatore prima di dare le spedizioni alla nave. L’Agente generale invia messaggio al povero subagente che così si esprime: “L’armatore ha giĂ inviato l’importo sul territorio italiano sotto mio controllo” ma sottintende: “Pertanto fai partire la nave o cesseranno per sempre i nostri rapporti”. La Capitaneria naturalmente gradisce - tanto ne risponde il povero subagente! La categoria si potrĂ riprendere solo se l’AutoritĂ Portuale afferma che l’Agente che opera in porto deve essere autonomo (non di proprietĂ dell’armatore) e non stabilisce un minimo tariffario obbligatorio. Altrimenti l’AutoritĂ portuale dovrĂ garantirsi da se i debiti lasciati da armatori stranieri.
Giuseppe Genovese








Nessun commento